mod. 2632/94"
Regolamento (CEE) n.
2632/94
della Commissione
del 28 ottobre 1994 che
modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e
degli oli di sansa d'oliva nonch� ai metodi ad essi attinenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT� EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunit� europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 35
bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 177/94 (4), ha definito tra l'altro le caratteristiche
organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonch� il metodo di valutazione delle medesime;
considerando che � prevista una tolleranza decrescente per il punteggio relativo a certi
tipi di olio vergine; che tale tolleranza comprende la differenza statistica relativa ai
valori di ripetibilit� e riproducibilit� del metodo tra il risultato dell'analisi e il
limite regolamentare che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto del fatto
che sono in corso studi in materia, in particolare in seno al consiglio oleicolo
internazionale, occorre prorogare il periodo di applicazione della tolleranza decrescente,
prevedendo che la tolleranza prevista per la campagna 1993/1994 si applichi anche per la
campagna 1994/1995;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato XII, punto 10.2 del regolamento (CEE) n.
2568/91, il settimo comma � sostituito dal seguente testo:
"Espressione dei risultati : il capo del panel, sulla base del punteggio medio,
stabilisce la categoria di appartenenza del campione, conformemente ai limiti previsti
nell'allegato I. A tal fine, il capo del panel applica:
- durante la campagna 1992/1993, una tolleranza di + 1,5,
- durante le campagne 1993/1994 e 1994/1995, una tolleranza di + 1,
- durante la campagna 1995/1996, una tolleranza di + 0,5
se il punteggio medio � pari o superiore a 5 punti.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit� europee.
Il presente regolamento � obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1994.
Per la Commissione
Ren� STEICHEN
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 33.
