LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT� EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunit� europea,
visto il regolamento n.136/66/CEE del Consiglio,del 22 settembre 1966,relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1 ),modificato da ultimo dal regolamento (CE)n.2826/2000 (2 ),in particolare l'articolo 35 bis,
considerando quanto segue:
(1 )Il regolamento (CEE)n.2568/91 della Commissione (3 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CE)n.379/ 1999 (4 ),prevede una serie di analisi l'interpretazione dei
cui risultati dipende dai campioni trattati.
(2) Al fine di armonizzare la preparazione del campione per
le prove e il campionamento,� necessario utilizzare le norme EN ISO 661 e EN ISO 5555.Tuttavia,nel caso di
oli presentati in piccoli imballaggi,l'applicazione delle suddette norme implica costi e sforzi non giustificabili.
Per questi piccoli imballaggi esiste un altro metodo di prelievo dei campioni,che aumenta la probabilit� di
individuare le frodi mantenendo comunque basso il
numero di analisi effettuate,ed � dunque preferibile far ricorso a tale metodo.
(3)Le analisi relative alla qualit� degli oli contenuti in
piccoli imballaggi devono essere effettuate anteriormente allo scadere della data di durata su prodotti mantenuti in
determinate condizioni di conservazione.
(4)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
�3.Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorit� nazionali o i loro rappresentanti,prevista al paragrafo 1,il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555 relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento.Tuttavia,in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555,per le partite costituite dai2)Al sommario degli allegati del regolamento (CEE)n.2568/91 � aggiunto il seguente titolo: �ALLEGATO I bis Campionatura delle partite di olio d'oliva o i olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri �. 3)L'allegato I bis � inserito dopo l'allegato I.
summenzionati oli,in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 100 litri,il prelievo del campione si effettua conformemente all'allegato I bis del presente regolamento.
Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661,i campioni prelevati sono messi immediatamente al riparo dalla luce e inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo
dal prelievo.
4.Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3,le analisi di cui agli allegati II,III,IX e XII nonch�,eventualmente,le controanalisi previste dalle normative nazionali,sono effettuate anteriormente alla data di durata minima.Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data,le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo.
Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento.
Salvo qualora il campione sia stato prelevato meno di un mese prima della data di durata minima,nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio d'oliva o i olio di sansa di oliva
dichiarata,l'interessato ne viene informato al pi� tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma.�
Campionatura delle partite di olio d'oliva o di olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto non
superiore a 100 litri
Il presente metodo di campionatura si applica a partire di olio di oliva o i olio di sansa di oliva non superiori a 125 000
litri,condizionate in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri.
Qualora la partita sia costituita da pi� di 125 000 litri,essa viene suddivisa in sottopartite di quantit� approssimativamente pari o inferiore a 125 000 litri.Il metodo si applica in tal caso a ciascuna partita cos� definita.
1.Contenuto del prelievo elementare
Il prelievo elementare � costituito:
a)qualora gli imballaggi immediati abbiano capacit� superiore o uguale a 6 litri,dall'olio di un imballaggio
immediato,ripartito in almeno 6 recipienti da un litro,di cui
- un recipiente per le analisi di cui agli allegati II,III,IX e XII,
- uno per le altre analisi e
- i rimanenti per le eventuali controanalisi;
b)qualora gli imballaggi immediati abbiano capacit� superiore o uguale a 2 litri ma inferiore a 6 litri,dall'olio di 4
imballaggi immediati,di cui
- un imballaggio immediato per le analisi di cui agli allegati II,III,IX e
XII,
- un terzo di un altro imballaggio per le altre analasi e
- il resto dell'olio per le eventuali controanalisi;
c)qualora gli imballaggi immediati abbiano capacit� superiore o uguale a 0,75 litri ma inferiore a 2 litri,dall'olio di 6
imballaggi immediati,di cui
- un imballaggio immediato per le analisi di cui agli allegati II,III,IX e
XII,
- uno per le altre analisi e
- il resto dell'olio per le eventuali controanalisi;
d)qualora gli imballaggi immediati abbiano capacit� inferiore a 0,75 litri,dall'olio del numero minimo di imballaggi la
cui capacit� totale supera 4,5 litri,ripartito come segue:
- l'olio del numero minimo di imballaggi la cui capacit� supera 0,75 litri � riservato alle analisi di cui agli allegati
II,III,IX e XII,
- la stessa quantit� � riservata alle altre analisi e
- il resto dell'olio � riservato alle eventuali controanalisi.
2.Numero di prelievi elementari
Il numero minimo di prelievi elementari � fissato in funzione della dimensione della partita,conformemente alla tabella
seguente:
Partita (litri) inferiore a | Numero minimo di prelievi elementari |
25000 75000 125000 |
3 4 5 |
Gli imballaggi immediati facenti parte dello stesso prelievo elementare devono essere scelti tra imballaggi contigui della
partita.
In caso di dubbio,lo Stato membro aumenta il numero di prelievi elementari da effettuare.
Il presente regolamento � obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2001.