Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 � modificato come segue:
1) Nell'allegato IV, punto 5.2.5.2, la cifra " 100 " � sostituita dalla cifra
" 1 000 ".
2) Nell'allegato XII, punto 10.2, nella parte relativa all'" Espressione dei
risultati ", il testo del secondo comma � sostituito dal seguente:
" Tuttavia, per gli oli oggetto di operazioni collegate all'intervento non si applica
alcuna tolleranza. "
3) Nell'allegato XIV, il testo della nota complementare n. 2 � modificato come segue:
- al punto B.I.a), punto II.c) e punto C.b), i termini " alcoli alifatici " sono
sostituiti dal termine " cere ";
- al punto B.I.a), la cifra " 400 " � sostituita dalla cifra " 350 ";
- al punto B.II.c), la cifra " 300 " � sostituita dalla cifra " 250
";
- al punto C, il testo della lettera c) � sostituito dal seguente:
" c) un coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,20 ";
- al punto C, il testo della lettera d) � sostituito dal seguente:
" d) una variazione del coefficiente di estinzione (D K) in prossimit� di 270 nm non
superiore a 0,16 ".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il
settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit�
europee.
Tuttavia, il disposto del punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal ventunesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit� europee.
Il presente regolamento � obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1994.
Per la Commissione
Ren� STEICHEN
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 29.