Mod. 379/99"
Regolamento (CEE) n.
379/99
della Commissione
del 19 febbraio 1999 che
modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e
degli oli di sansa d'oliva nonch� ai metodi di analisi ad essi attinenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT� EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunit� europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ( 2 ), in particolare l'articolo 35
bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 3 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2248/98 ( 4 ), ha definito le caratteristiche
degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonch� i metodi di analisi ad essi
attinenti;
considerando che, allo scopo di armonizzare le condizioni relative alla
preparazione dei campioni degli oli d'oliva necessari per le analisi previste dal
regolamento (CEE) n. 2568/91, occorre inserire in detto regolamento l'obbligo di
utilizzare, oltre alla norma internazionale EN ISO 661 gi� in applicazione, la norma EN
ISO 5555;
considerando che, per poter disporre di un periodo di adattamento alle nuove norme
e mettere in opera i mezzi necessari alla loro applicazione, � opportuno differire di un
anno l'applicabilit� del presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91,
il testo del paragrafo 3 � sostituito dal testo seguente:
"3. Il prelievo dei campioni per la determinazione delle caratteristiche degli
oli indicate nell'allegato I si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN
ISO 5555, relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit� europee.
Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla sua
entrata in vigore.
Il presente regolamento � obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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( 1 ) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
( 2 ) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.
( 3 ) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
( 4 ) GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 55.
