mod. 1429/92"
Regolamento (CEE) n. 1429/92
della Commissione
del 26 maggio 1992 che modifica
il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli
oli di sansa d'oliva nonch� ai metodi ad essi attinenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT� EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunit� economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92 (2), in particolare l'articolo 35
bis,
considerando che in seguito agli sviluppi della ricerca � opportuno completare le
caratteristiche degli oli d'oliva, come definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91 (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 3682/91 (4), al fine di garantire meglio la purezza
dei prodotti commercializzati nonch� prevedere il metodo d'analisi pertinente;
considerando che, per non recare pregiudizio al commercio, � opportuno prevedere un
periodo limitato per lo smaltimento dell'olio condizionato prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento;
considerando che occorre modificare in conformit� il regolamento (CEE) n. 2568/91;
considerando che il comitato di gestione per i grassi nn ha emesso alcun parere nel
termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati
come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit� europee.
Il presente regolamento non si applica agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva
condizionati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e
commercializzati fino al 31 ottobre 1992.
Il presente regolamento � obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 36.
ALLEGATO
I. La seconda tabella dell'allegato I �
sostituita dalla seguente:
|
Composizione acidica |
Categoria |
Niriatico % |
Linolenico % |
Arachido % |
Eicoeenico % |
Beenico % |
Lignocerico % |
1. Olio di oliva vergine extra |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
2. Olio di oliva vergine |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
3. Olio di oliva vergine corrente |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
4. Olio di oliva vergine lampante |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
5. Olio di oliva raffinato |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
6. Olio di oliva |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
7. Olio di sansa di oliva greggio |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
8. Olio di sansa di oliva raffinato |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
9. Olio di sansa d'oliva |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
...continua
Categoria |
Somma Isomeri transoleici % |
Somma Isomeri translino leici + translino lenici % |
K232 |
K270 |
K270 con allumina (�) |
Delta K |
Panel test |
1. Olio di oliva vergine extra |
< 0,03 |
< 0,03 |
M 2,40 |
M 0,20 |
M 0,10 |
M 0,01 |
>6,5 |
2. Olio di oliva vergine |
< 0,03 |
< 0,03 |
M 2,50 |
M 0,25 |
M 0,10 |
M 0,01 |
>5,5 |
3. Olio di oliva vergine corrente |
< 0,03 |
< 0,03 |
M 2,50 |
M 0,25 |
M 0,10 |
M 0,01 |
>3,5 |
4. Olio di oliva vergine lampante |
< 0,10 |
< 0,10 |
M 3,70 |
> 0,25 |
M 0.11 |
- |
< 3.5 |
5. Olio di oliva raffinato |
< 0,20 |
< 0,30 |
M 3,40 |
M 1,20 |
. |
M 0,16 |
- |
6. Olio di oliva |
< 0,20 |
< 0,30 |
M 3,30 |
M 1,00 |
- |
M 0,13 |
- |
7. Olio di sansa di oliva greggio |
< 0,20 |
< 0,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
8. Olio di sansa di oliva raffinato |
< 0,40 |
< 0,35 |
M 5,50 |
M 2,50 |
- |
M 0,25 |
- |
9. Olio di sansa d'oliva |
< 0,40 |
< 0,35 |
M 5,30 |
M 2,00 |
- |
M 0,20 |
- |
II. L'allegato Xa � cos� modificato:
1) Al punto 4.1.2, � aggiunto il testo seguente:
"e l'indice di risoluzione lr usando la formula:
a / b
dove:
a = l'altezza del picco pi� basso, misurata rispetto alla linea di base;
b = l'altezza del punto pi� basso dell'avvallamento compreso tra i due picchi adiacenti,
misurata rispetto alla linea di base".
2) � aggiunto il punto 6 seguente:
"6. CASO PARTICOLARE DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ISOMERI TRANS
Il contenuto degli isomeri trans degli acidi grassi, con il numero di atomi di carbonio
compreso tra 10 e 24, pu� essere determinato mediante separazione degli esteri metilici,
usando colonne cromatografiche capillari che presentino una particolare polarit�.
- 6.1. Colonna capillare in silice, avente un diametro interno da 0,25 mm a 0,32 mm e una
lunghezza di 50 mm, ricoperta di cianopropilsilicone, la cui pellicola ha uno spessore
compreso tra 0,1 e 0,3 �m (tipo SP 2340, tipo SP 2380, C.P. sil 88, Silor 10 e tipi
simili).
- 6.2. Gli esteri metilici vengono separati con il procedimento B presentato nell'altro
allegato (X/B). Le sostanze grasse con acidit� libera superiore al 3 % devono essere
prima neutralizzate conformemente al punto 6.1 dell'allegato VII.
- 6.3. Le condizioni operative per la cromatografia in fase gassosa sono complessivamente le
seguenti:
- temperatura della colonna programmata da 150 �C a 230 �C (ad esempio 165 �C per 15
minuti, aumentata poi di 5 �C/minuto sino a 200 �C);
- temperatura dell'iniettore: 250 �C, con il sistema dell'iniettare divisore, oppure
temperatura iniziale della colonna, con il sistema "on column";
- temperatura del rivelatore: 260 �C;
- flusso del gas vettore (elio e idrogeno): 1,2 ml/minuto.
La quantit� iniettata deve essere tale che nelle condizioni di sensibilit� utilizzate
l'altezza del picco corrispondente all'estere metilico dell'acido arachico sia pari o
superiore al 20 % della parte inferiore della scala.
- 6.4. I diversi esteri metilici vengono identificati in base ai tempi di ritenzione che
vengono confrontati con quelli di miscele di riferimento (come indicato al punto 2.3).
Gli esteri degli acidi grassi trans vengono eluiti prima degli isomeri corrispondenti cis.
Un esempio di cromatogramma � riportato nella figura 2.
Figura 2 Gascromatogramma tipo relativo alla determinazione degli isomeri trans
degli acidi con colonna capillare

(un click sull'immagine per ingrandirla)
|
- 6.5. L'efficienza della colonna determinata
conformemente al punto 4.1.2 deve consentire la separazione di talune coppie critiche, ad
esempio la coppia formata dall'insieme degli acidi transisooleici e il picco dell'acido
oleico, trans C18: 1/cis C18: 1, con un indice di risoluzione superiore a 2.
6.6. La percentuale dei diversi acidi grassi trans � calcolata in base al rapporto tra la
superficie del picco attinente e la somma delle superfici di tutti i picchi presenti.
Si considerano le percentuali degli acidi:
- trans ottadecenoici (T 18: 1), indicati nell'allegato I del presente regolamento come
somma degli isomeri transoleici;
- cis-trans e trans-cis ottadecadienoici [(CT/TC) 8: 2]: indicati nell'allegato I del
presente regolamento come somma degli isomeri translinoleici;
- trans-cis-trans, cis-cis-trans, cis-trans-cis, trans-cis-cis, ottadecatrienoici
[(TCT+CCT+CTC+TCC)18: 3], indicati nell'allegato I del presente regolamento come somma
degli isomeri translinolenici.
Nota 8: viste le caratteristiche particolari di questo metodo, dare i risultati con due
decimali."
3) Gli attuali punti 6 e 7 diventano rispettivamente punti 7 e 8.
