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 | DOP-IGP |
La certificazione:
Allo stato attuale, gli oli d'oliva possono ottenere le certificazioni:
- DOP: denominazione di origine protetta
- IGP: indicazione geografica protetta
- Biologico
L'Articolo 2 del Regolamento CEE N. 2081/92 recita:
"Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "denominazione di origine" il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale
paese la cui qualit� o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente od esclusivamente all'ambiente geografico
comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area
geografica delimitata.
- "l'indicazione geografica" il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, luogo determinato o di tale paese di cui
una determinata qualit�, la reputazione o un altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la
cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvenga nell'area geografica delimitata."
In pratica, il marchio DOP indica un prodotto legato molto strettamente alla zona di produzione perch� garantisce la
zona di origine di un olio extra vergine di oliva. Gli extra vergine, infatti, non sono tutti uguali: caratteristiche,
sapori, e profumi, cambiano a seconda delle regioni di provenienza inoltre tutti i procedimenti di produzione devono
essere effettuati nell�ambiente geografico del luogo d�origine. La Denominazione di Origine Protetta � lo strumento di
tutela di queste tipicit� e di orientamento per il Consumatore, conferito esclusivamente agli oli extra vergine di oliva
prodotti nel pieno rispetto della tradizione della propria zona di origine.
Per il marchio IGP
� invece sufficiente che solo una delle fasi di produzione sia effettuata nella zona d�origine.
La denominazione
BIOLOGICO viene assegnata a tutti quei prodotti per i quali non vengono utilizzati diserbanti o fitofarmaci che
distruggono gli equilibri della natura, e la cui produzione oltre a rispettare il paesaggio rurale, riduce
l�inquinamento delle falde, difende il territorio, ripristina siepi e boschi, ecc.
Vedere anche la Circolare N.5 del 18 Giugno 1999 emanata dal Ministero per le Politiche Agricole.
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