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PRODUTTORI

CONSUMATORI

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GENERALE

DOP-IGP

La certificazione:

Allo stato attuale, gli oli d'oliva possono ottenere le certificazioni:

  • DOP: denominazione di origine protetta
  • IGP: indicazione geografica protetta
  • Biologico

L'Articolo 2 del Regolamento CEE N. 2081/92 recita:

"Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • "denominazione di origine" il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese la cui qualit� o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente od esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata.

  • "l'indicazione geografica" il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, luogo determinato o di tale paese di cui una determinata qualit�, la reputazione o un altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvenga nell'area geografica delimitata."

In pratica, il marchio DOP indica un prodotto legato molto strettamente alla zona di produzione perch� garantisce la zona di origine di un olio extra vergine di oliva. Gli extra vergine, infatti, non sono tutti uguali: caratteristiche, sapori, e profumi, cambiano a seconda delle regioni di provenienza inoltre tutti i procedimenti di produzione devono essere effettuati nell�ambiente geografico del luogo d�origine. La Denominazione di Origine Protetta � lo strumento di tutela di queste tipicit� e di orientamento per il Consumatore, conferito esclusivamente agli oli extra vergine di oliva prodotti nel pieno rispetto della tradizione della propria zona di origine.

Per il marchio IGP � invece sufficiente che solo una delle fasi di produzione sia effettuata nella zona d�origine.

La denominazione BIOLOGICO viene assegnata a tutti quei prodotti per i quali non vengono utilizzati diserbanti o fitofarmaci che distruggono gli equilibri della natura, e la cui produzione oltre a rispettare il paesaggio rurale, riduce l�inquinamento delle falde, difende il territorio, ripristina siepi e boschi, ecc.

Vedere anche la Circolare N.5 del 18 Giugno 1999 emanata dal Ministero per le Politiche Agricole.

Toscano

 
Aprutino Pescarese Lametia
Brisighella Monti Iblei
Bruzio Penisola Sorrentina
Canino Riviera Ligure
Chianti Classico Sabina
Cilento Terra Di Bari
Collina Di Brindisi Terra Dæotranto
Colline Salernitane Terre Di Siena
Colline Teatine Umbria
Dauno Val Di Mazara
Garda Valli Trapanesi
Laghi Lombardi Veneto Valpolicella


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