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Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Riviera ligure" a Denominazione di Origine Controllata
DM 3 agosto 1998 � GURI n. 193 del 20 agosto 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 123/97)
Art. 1 Denominazione
La denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
"Riviera dei Fiori", "Riviera del Ponente Savonese", "Riviera del Levante", � riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2 Variet� di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori", � riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla variet� di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90%. Possono, altres�, concorrere altre variet� presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
2. La denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", � riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla variet� di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 60%. Possono, altres�, concorrere altre variet� presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.
3. La denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera di Levante", � riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti variet� di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola per almeno il 65%. Possono, altres�, concorrere altre variet� presenti negli oliveti in misura non superiore al 35%.
Art. 3 Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della regione Liguria. Tale zona � riportata in apposita cartografia.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera dei Fiori", comprende, nella provincia di Imperia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusa vecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Trior Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Aroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiasanico, Airole, Montalto Ligure, Castel Vittorio, Isolabona, Vallebona, San Remo Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prel�, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Valle Crosia, S. Biagio, Bordighera Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta S. Michele, Rocchetta Nervina, Carpaso, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo San Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", comprende, nella provincia di Savona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tova San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lorrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortoveio, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi, Portio, Stella, Zuccarello.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera di Levante", comprende, nelle province di Genova e La Spezia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certeneli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese.
Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Folla, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Ricc� del Golfo.
Art. 4 Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre di origine calcarea.
4. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera dei Fiori", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza pi� o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote pi� elevate.
5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi pi� sciolti e di maggiore permeabilit� nelle quote pi� elevate a causa della presenza di scisti.
6. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera di Levante", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono scioti a prevalenza sabbiosa.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non pu� superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non pu� superare il 25%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovr� essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purch�' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibili in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.
11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneit� del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la pr6duzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5 Modalit� di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell�olio e di confezionamento devono essere effettuate nell�ambito dell�area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non pu� superare il 18%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il pi� fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento � vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
Art. 6 Caratteristiche al consumo
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori", deve rispondere all e seguenti caratteristiche:
- colore: giallo;
- odore: di fruttato maturo;
- sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- acidit� massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <=17 MeqO2/kg
- K 232: <=2,0
- K 270: <=0,160
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera del Ponente Savonese", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo-verde;
- odore: fruttato maturo;
- sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce;
- punteggio al Panel Test: >= 6,5
- acidit� massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <=17 MeqO2/kg
- K232: <=2,0
- K270: <=0,160
All'atto dell�immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera di Levante", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde-giallo;
- odore: fruttato maturo;
- sapore: fruttato con sensazione media di dolce ed eventuale leggera sensazione di amaro e piccante;
- punteggio al Panel Test: >= 6,5
- acidit� massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <=18 MeqO2/kg
- K232: <=2,0
- K270: <=0,160
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
� in facolt� del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7 Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. I e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", superiore".
2. � consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purch� non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonch� il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione � consentito solo se il prodotto � stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Riviera ligure".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla met� di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. I deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altres� rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacit� non superiore a litri 10.
9. � obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio � ottenuto.
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