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Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Canino" a Denominazione di Origine Controllata



DM 16 ottobre 1998 � GURI n. 264 dell�11 novembre 1998

(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche" ai sensi del Reg. CE n. 1263/96)

Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata "Canino" � riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Variet� di olivo

La denominazione di origine controllata "Canino" deve essere ottenuta dalle seguenti variet� di olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altres�, concorrere altre variet� presenti negli oliveti in misura non superiore al 5%.

Art. 3
Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell�olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Canino" devono essere prodotte nel territorio della provincia di Viterbo idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello quantitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:

Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).

La zona di produzione della denominazione di origine controllata "Canino" � sovrastata dal monte "Canino" ed � cos� delimitata in cartografia 1:25.000;

da una linea che, partendo sul limite nord della zona delimitata dal punto di incontro del confine che separa i comuni di Farnese e Valentano con il confine che divide i predetti comuni da quello di Pitigliano, percorre in direzione nord il confine che divide il comune di Valentano da quelli di Farnese, Ischia di Castro e Cellere; segue verso nord-est i confini che dividono il comune di Piansano da quelli di Celleree di Arlena; prosegue in direzione est lungo il confine che divide il comune di Tuscania da quello di Arlena fino al Fosso Arroncino di Pian di Vico, e continua lungo il percorso del predetto Fosso fino al torrente Arrone, prosegue, poi, lungo lo stesso Torrente fino al Guado dell�Olmo; continua in direzione sud dal Guado dell�Olmo percorrendo la strada provinciale Dogana, che collega Tuscania a Montalto di Castro, fino al bivio con la strada Statale n. 312 Castrense; prosegue verso sud-ovest, ripartendo dal suddetto bivio, e percorre la strada statale Castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli Archi di Pontecchio; percorre detto Fosso fino al fiume Fiora e prosegue verso monte, verso l�alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di "Canino" e Ischia di Castro e Manciano, poi quello tra Ischia di Castro e Pitigliano; infine, quello tra Farnese e Pitigliano fino a ricongiungersi al punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4
Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie e terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m..

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell�olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densit� di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densit� di impianto fino a 330 piante per ettaro.

La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalit� di lotta guidata.

La produzione massima di olive/Ha non pu� superare kg 9.000 negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua gli Organi tecnici della Regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 15 gennaio.

La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993, n. 573, relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169

Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneit� del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5
Modalit� di oleificazione

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta.

Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Le operazioni di raccolta devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6
Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Canino" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

- odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;

- sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;

- acidit� massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

- numero perossidi: <=10 MeqO2/kg

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell�olio a denominazione di origine controllata "Canino" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

� in facolt� del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l�identit� della denominazione.

La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7
Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata di cui all�art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "genuino".

Il logo della denominazione, come da allegato documento, � costituito da "cane rampante bianco ed un rametto con olive su sfondo celeste sfumante al chiaro, il tutto racchiuso in un contorno di colore grigio a forma di anfora in cui, nella parte superiore, sono disegnati tre gigli.

� tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purch� non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l�acquirente su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonch� il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione � consentito solo se il prodotto � stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata "Canino" deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui � confezionato l�olio di oliva extravergine "Canino" ai fini dell�immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacit� non superiore a litri 5.

� obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio � ottenuto.



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