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GENERALE

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Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Terra di Bari" a Denominazione di Origine Controllata



DM 4 settembre 1998 � GURI n. 227 del 29 settembre 1998

(Iscrizione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE 2325/97)




Art. 1
Denominazione


La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Castel del Monte", "Bitonto", "Murgia dei Trulli e delle Grotte", � riservata, all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2
Variet� di olivo


1) La denominazione di origine controllata, "Terra, di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte", � riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla variet� di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono, altres�, concorrere altre variet� presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non superiore al 20%.

2) La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto", � riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti variet� di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l'80%. Possono, altres�, concorrere altre variet�, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.

3) La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte" � riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla variet� di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altres�, concorrere altre variet� presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.


Art. 3
Zona di produzione


1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui l'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Bari. Tale zona � riportata in apposita cartografia

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte" comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canossa, Mineranno, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura, Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.

3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto" comprende, nella provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bitonto, Palo del Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto, Bitritto, Bari, Binetto, Triggiano, Capurso, Santeramo, Toritto, Acquaviva, Cassano, Cellamare, Valenzano, Adelfia, Noicattaro, Sannicandro, Sammichele, Gioia del Colle.

4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana, Rutigliano, Turi, Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.


Art. 4
Caratteristiche di coltivazione


1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,. atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art. l.

3) Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in forma specializzata con allevamento a vaso troncoconico con sesti compresi tra 13x13 per le coltivazioni pi� antiche e 7x7 per quelle recenti, i cui terreni sono caratterizzati in maniera maggiormente diffusa da terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.

4) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.

5) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.

6) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 art. 3.

7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell�olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata, di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

8) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non pu� superare Kg. 10.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non pu� superare il 22%.

9) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovr� essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purch� la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

11) Alla presentazione della denuncia. di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneit� del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione. la trasformazione delle olive sono avvenute. nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.


Art. 5
Modalit� di oleificazione


1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica "Castel del Monte", comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica "Bitonto", comprende 1' intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.3) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte", comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. l deve avvenire direttamente dalla. pianta a mano o con mezzi meccanici.

5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

6) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.


Art. 6
Caratteristiche al consumo


1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica Castel del Monte, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde con riflessi gialli;

- odore: di fruttato intenso;

- sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante;

- acidit� massima totale espressa in acido oleico, in. peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

- punteggio al Panel test: >=7,00

- numero perossidi: <=12 MeqO2/Kg.

- K 232: <=2,20%

- K 270: <=0,180%

- valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: <=0,20

2) All'atto dell�immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica "Bitonto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde - giallo;

- odore: di fruttato medio;

- sapore: fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di amaro e piccante;

- acidit� massima totale espressa. in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

- punteggio al Panel test: >= 7,00

- numero perossidi: <=12 MeqO2/Kg.

- K 232: <= 2,40%

- K 270: <= 0;180%

- valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: =0,20

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari accompagnata dalla menzione geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo oro con riflessi verdi;

- odore: di fruttato leggero;

- sapore: fruttato con, sensazione di mandorle - fresche e leggero sentore di amaro e piccante;

- acidit� massima totale espressa in acido oleico in peso, non superiore, a grammi 0,6 per 100 grammi di, olio;

- punteggio. al Panel test: >=7,00

- numero perossidi: <=15 MeqO2/Kg'

- K 232: <=2,40%~

- K 270: <=0,180%

- valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: <=0,20

4) Altri parametri non espressamente, citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

5) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6) � in facolt� del Ministro delle risorse agricole, alimentari � forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del. consorzio di tutela.

7) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista, dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.


Art. 7
Designazione e presentazione


1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 � vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine" "scelto" "selezionato", "superiore".

2) � consentito l�uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purch� non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonch� il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola nell�associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione � consentito solo se il prodotto � stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5) Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla met� e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Terra di Bari".

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del DM 4 novembre l993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla met� di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di. cui all'art.1.

7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto. dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altres� rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata, di capacit� non superiore a litri 5.

9) � obbligatorio indicare in etichetta, l'annata di produzione delle olive da cui l'olio � ottenuto.


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