Allo stato attuale, gli oli d'oliva possono ottenere le certificazioni:
L'Articolo 2 del Regolamento CEE N. 2081/92 recita:
"Ai fini del presente regolamento si intende per:
In pratica, il marchio DOP indica un prodotto legato molto strettamente alla zona di produzione perchè garantisce la zona di origine di un olio extra vergine di oliva. Gli extra vergine, infatti, non sono tutti uguali: caratteristiche, sapori, e profumi, cambiano a seconda delle regioni di provenienza inoltre tutti i procedimenti di produzione devono essere effettuati nell’ambiente geografico del luogo d’origine. La Denominazione di Origine Protetta è lo strumento di tutela di queste tipicità e di orientamento per il Consumatore, conferito esclusivamente agli oli extra vergine di oliva prodotti nel pieno rispetto della tradizione della propria zona di origine.
Per il marchio IGP è invece sufficiente che solo una delle fasi di produzione sia effettuata nella zona d’origine.
La denominazione BIOLOGICO viene assegnata a tutti quei prodotti per i quali non vengono utilizzati diserbanti o fitofarmaci che distruggono gli equilibri della natura, e la cui produzione oltre a rispettare il paesaggio rurale, riduce l’inquinamento delle falde, difende il territorio, ripristina siepi e boschi, ecc.
Vedere anche la Circolare N.5 del 18 Giugno 1999 emanata dal Ministero per le Politiche Agricole.