Nel mondo agricolo una figura importante la ricopre l'Imprenditore Agricolo Prefessionale.

Con questa pagina vogliamo portare all'ettenzione dei visitarori del prtale guidaolio.com alcune informazioni utili, sebbene non esaustive.

 

 Imprenditore agricolo professionale, società agricola – d.lgs 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal d.lgs 15 giugno 2005, n. 101

Il d.lgs 29 marzo 2004, n. 99 (G.U. n. 99 del 22 aprile 2004), modificato dal d.lgs 15 giugno 2005, n. 101 (G.U. del 15 giugno 2005, in vigore dal 30 giugno 2005) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’imprenditore agricolo professionale, che ha sostituito la previgente figura di "imprenditore agricolo a titolo principale", al fine dell’applicazione della normativa relativa al settore agricolo.

Imprenditore agricolo professionale

E’ definito Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.) direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

Le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.) e:

a) nel caso di società di persone, almeno un socio (l’accomandatario per le s.a.s.) sia in possesso della qualifica di I.A.P.;

b) per le cooperative lo sia almeno un amministratore che sia anche socio;

c) per le società di capitali, almeno un amministratore.

L’INPS, con circolare n. 85 del 24 maggio 2004, ha precisato che la figura dell’imprenditore agricolo professionale sostituisce a tutti gli effetti quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale.

Società agricole

Le società di cui sopra, che hanno quindi quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, sono definite società agricole e devono contenere tale indicazione nella ragione o denominazione sociale.

 

CONSULTATE IL  Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101
 

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