Guida Olio, il riferimento italiano per l'olio extravergine di oliva

Classificazione dell'olio


 

L’olio viene classificato sulla base della qualità delle olive, della loro freschezza, del prodotto ottenuto, in particola modo in base a PARAMETRI CHIMICI (Reg. CE 1234/2007 Allegato XVI) e ORGANOLETTICI (metodo C.O.I. – Reg. CE 640/2008).

Per quanto riguarda i PARAMETRI CHIMICI questa la classificazione prevista:

 

1° - OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA:

“Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.

Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e aventi le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

 

2° - OLIO VERGINE DI OLIVA:

“Olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.

Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

 

3° - OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI:

“Olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”.

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa

categoria. È il risultato della miscelazione tra un olio rettificato, che ha cioè subito un processo chimico volto all’eliminazione dei difetti chimici ed organolettici, e un olio vergine. La legislazione non stabilisce un quantitativo minimo di olio vergine che deve

rientrare nella miscela; solitamente è una percentuale minima, quel tanto che basta per ridare colore, odore e sapore all’olio che risulta nel complesso abbastanza ‘piatto’.

 

4°: OLIO DI SANSA DI OLIVA:

“Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”

oppure

“Olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”.

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

Superati gli esami chimici, vi è la parte ORGANOLETTICA, esame sensoriale eseguito da un PANEL TEST. Nello specifico:

 

1° - OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA: la mediana dei difetti deve essere pari a 0 e la mediana del fruttato superiore a 0.

 

2° - OLIO DI OLIVA VERGINE: la mediana dei difetti dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3.5 e la mediana del fruttato è superiore a 0.

 

3° - OLIO DI OLIVA LAMPANTE: la mediana dei difetti è superiore a 3.5; oppure, la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3.5 e la mediana del fruttato è pari a 0.